Art. 17.
(Funzione di vigilanza e di controllo).

      1. Nell'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, l'Autorità:

          a) detta regole di principio in ordine ai criteri da osservare nell'erogazione dei servizi consultoriali e alle misure da adottare al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti e garantire la continuità della prestazione dei servizi medesimi;

          b) detta regole di principio in ordine ai criteri da adottare nella verifica periodica della qualità e dell'efficacia delle prestazioni, allo scopo acquisendo anche la valutazione degli utenti; in ordine ai metodi di divulgazione delle informazioni circa le modalità di prestazione dei servizi

 

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consultoriali e i relativi livelli qualitativi, al fine di consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio consultoriale, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

          c) detta direttive in ordine all'adozione di una carta di servizio pubblico, con indicazione di standard dei singoli servizi consultoriali che ciascun soggetto esercente il servizio medesimo deve effettuare in base alle direttive sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici;

          d) detta regole dirette a orientare l'attività relativa alla presentazione di reclami, istanze e segnalazioni da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio consultoriale.